Contratto
Numero: xxAA
Il /la sig./sig.ra (di seguito “il Locatario”
Nome: Nato/a
a: il:
Residente
in: Città: CAP: Stato:
Documento: Rilasciata
da: Telefono:
prende in locazione l’imbarcazione piu' avanti
specificata, alle condizioni in allegato a lui ben note. Il locatario, sprovvisto di abilitazione
alla conduzione dell'unita', dichiara che al
comando dell'imbarcazione vi sara' il/la
sig./sig.ra Nome: Residenza:
(**) Area di
navigazione consigliata: Sino a Isole Eolie a
sud, Sino a Isola di ponza a Nord (***) Zona di
assistenza garantita: - (****) Foro competente
Tribunale di NAPOLI |
|
Durata
della locazione
al: Ore: giorni: Nome
unita': __________________ Modello: __________________ Targa: __________________ N°persone min:2
N°persone max:10 N° cabine:4 Resp.
. . . . . . . TARIFFE in valuta (€) Imbarcazione:
Extra:
pulizia finale (obbligatoria) Totale: Saldo
100%:
CAUZIONE FIRME Luogo: Napoli Data: Società: _____________________________ Locatario: ___________________________ |
-
l’Armatore
ha pubblicato sul sito www.skippertech.it la lista delle proprie imbarcazioni
disponibili per la locazione, con l’indicazione di date e luogo di
disponibilità delle stesse;
-
che
tale pubblicazione costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’articolo 1336
del Codice Civile;
-
che
il Locatario ha aderito all’offerta per una di tali imbarcazioni, indicando
nella propria adesione l’imbarcazione, la data ed il luogo prescelti, versando
nel termine richiesto la caparra prevista;
-
tutto
ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
1. Oggetto del contratto - Il presente contratto disciplina la locazione dell’imbarcazione di cui alle premesse, descritta nel modulo di adesione inviato per via elettronica dal Locatario all’Armatore, per il periodo scelto dal Locatario ed al prezzo indicato nell’offerta dell’Armatore stesso, pubblicata sul sito www.skippertech.it, che a tutti gli effetti si considera allegato e parte integrante del presente contratto.
3. Cessione del
contratto - al
locatario non è consentito cedere a sua volta in uso a terzi la predetta
imbarcazione né i diritti derivanti dal presente contratto.
4.
Modalità di conclusione del contratto - Le modalità di perfezionamento del contratto sono quelle
indicate nel sito www.skippertech.it
e qui di seguito riportate: a)
l’Armatore, con la pubblicazione delle date di disponibilità delle
imbarcazioni, località e prezzi ha effettuato un’offerta al pubblico ai sensi
degli articoli 1336 e seguenti del Codice Civile. Tale offerta (ed il relativo
contratto) è espressamente regolata dalle presenti Condizioni Generali di
Locazione, nonché dalla normativa vigente in materia di contratti conclusi a
distanza. b) Con la compilazione del
modulo d’ordine ed il versamento della caparra richiesta il Locatario ha
aderito all’offerta dell’Armatore, impegnandosi al noleggio dell’imbarcazione
prescelta ed al pagamento del relativo prezzo. Il contratto è stato quindi
concluso al momento di ricezione del modulo d’ordine e del versamento della
caparra. c) Nel corso della
compilazione del modulo d’adesione il Locatario ha avuto la possibilità di
visualizzare le informazioni inserite, al fine di verificarne la correttezza ed
apporvi le eventuali modifiche. d) Dopo
l’invio del modulo di adesione, il Locatario ha ricevuto una conferma d’ordine
da parte del sito www.skippertech.it,
con incluso le modalità qui riportate, il Locatario riceverà una copia cartacea
delle presenti Condizioni Generali, controfirmata dall’Armatore. Il Locatario
potrà comunque sempre stampare una copia delle Condizioni Generali o, in
mancanza, riceverne una copia facendone richiesta a Skipper Tech
all’indirizzo indicato sul sito www.skippertech.it. f) Il Locatario dovrà restituire
all’Armatore copia del contratto, firmata per accettazione, ivi incluse le
doppie firme richieste ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
In mancanza di restituzione del modulo controfirmato, l’Armatore avrà il
diritto di recedere dal contratto, trattenendo le somme versate a titolo di
caparra quale penale per inadempimento da parte del Locatario.
5.
Diritto di recesso
5.1.
Ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 185/1999, se il
Locatario è un consumatore, ossia una persona fisica che conclude il contratto
di locazione per scopi non riferibili alla propria attività professionale, ha
diritto a recedere dal contratto di locazione, una volta concluso, per
qualsiasi motivo, senza necessità di fornire spiegazioni e senza alcuna
penalità. Per esercitare tale
diritto, il Locatario dovrà inviare alla Skipper Tech
una comunicazione in tal senso, entro dieci giorni lavorativi dalla data di
conclusione del contratto come specificata nell'articolo 2. Tale comunicazione
dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
indirizzata a Skipper Techall’indirizzo: Skipper Tech
s.r.l. Via M. Cammarano 19 80129 Napoli
In alternativa, il Locatario potrà
comunicare il proprio recesso all’Armatore ed a Skipper Tech
inviando un telegramma o fax, sempre entro il termine di 10 giorni dalla data
di conclusione del contratto come specificata nell'articolo 2), telegramma o
fax da confermare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da
inviarsi entro le 48 ore successive. In caso di recesso la caparra versata sarà
rimborsata nei termini di legge, mentre verrà trattenuta esclusivamente la
somma di Euro…, quale unico onere a carico del Locatario, oltre ovviamente alle
le spese postali per l’invio della comunicazione di recesso. Sarà cura del
Locatario, nella raccomandata contenente la comunicazione di recesso, fornire a
Skipper Techle proprie coordinate bancarie (Cod. ABI
- CAB - Conto Corrente dell'intestatario della fattura), al fine di ottenere la
restituzione di quanto versato.
5.2.
Una volta
trascorsi dieci giorni lavorativi dalla data di conclusione del contratto, il
Locatario avrà la facoltà di recedere dal contratto mendiante
raccomandata con A. R., ma perderà il diritto alla restituzione delle somme
versate a titolo di acconto.
5.3.
Il diritto di recesso non potrà più essere esercitato dal Locatario a partire
dal sessantesimo giorno precedente l’inizio della locazione, e l'armatore da
tale momento, in caso di dichiarazione successiva del locatario di non poter
utilizzare l’imbarcazione, avrà sempre diritto al 100% della tariffa.
5.4
In caso di interruzione della conduzione dell’imbarcazione per richiesta o a
causa del locatario, egli non avrà diritto ad alcun rimborso; il non uso della
barca durante il periodo previsto, non dà diritto al locatario a rimborso
alcuno.
5.5
L’armatore che, per avaria o qualsiasi altro motivo indipendente dalla sua
volontà, non possa consegnare la barca contrattata, avrà comunque la
possibilità di consegnarne altra di analoghe caratteristiche entro tre giorni,
con l'obbligo di rimborsare al locatario la sola quota giornaliera
eventualmente non goduta. Qualora il ritardo si protragga oltre il periodo
suddetto, sarà facoltà del locatario chiedere la risoluzione del contratto ed
il relativo rimborso della tariffa eventualmente corrisposta più gli interessi
al tasso di legge, ma senza diritto ad alcun’altra forma di risarcimento
6.
Reclami - Ogni eventuale
reclamo dovrà essere rivolto dal Locatario a Skipper Tech S.r.l Via M. Cammarano 19, 80129 Napoli
Il responsabile del servizio reclami è il Sig. Giulio
Mangia.
7.
Corrispettivi, modalità di pagamento - Il corrispettivo pattuito per la locazione dell’imbarcazione
è indicato nel sito www.skippertech.it, ed è indicato nell’allegato 1 al
presente contratto. Entro 3 giorni lavorativi dall’invio del modulo di adesione
il Locatario dovrà aver versato la somma pattuita a titolo di caparra, che
potrà essere corrisposta tramite bonifico bancario ,
secondo quanto indicato nell’offerta e/o scelto dal Locatario. Il saldo dovrà
essere versato a mezzo bonifico bancario entro e non oltre 30 giorni della data
prevista per l'inizio della locazione.
8.
Obblighi dell'Armatore - L'Armatore
consegna l'imbarcazione con le relative pertinenze, in stato di navigabilità,
completa degli accessori, equipaggiamenti e dotazioni di sicurezza e dei
documenti per la navigazione, nonché con tutto ciò che è necessario per rendere
la suddetta imbarcazione navigabile e per consentirle di servire all'uso
convenuto. Il Locatario, al momento della consegna, una volta esaminata
l'imbarcazione e dopo aver accertato che la stessa è provvista di tutte le
pertinenze necessarie per renderla navigabile e per consentirle di servire
all'uso convenuto, sottoscriverà una lista, contenente l'inventario delle
suddette pertinenze. Con la sottoscrizione dell'inventario, il Locatario
conferma espressamente di aver ricevuto l'imbarcazione in buono stato di
manutenzione, in stato di navigabilità e idonea all'uso pattuito: ne segue che
egli non potrà muovere più alcuna contestazione e l'Armatore sarà liberato da
ogni responsabilità in proposito. Si intende espressamente tra le parti che le
dotazioni di carte nautiche dettagliate, fornite dall'Armatore, coprono
esclusivamente la "area consigliata" per la navigazione, tenendo
ragionevolmente conto delle dimensioni della imbarcazione e delle distanze,
nonché delle strutture portuali e ricettive presenti lungo le coste; tale area
comprende (**). La consegna dell'imbarcazione avviene nel luogo, nella data e
nell'ora previsti dal contratto. Il tempo necessario al chiarimento delle
modalità d'uso rientra nel periodo del contratto. L'obbligo di consegna
dell'imbarcazione in capo all'Armatore sarà esigibile solo una volta che il Locatario
avrà corrisposto l'intero corrispettivo pattuito per la locazione, versato la
cauzione e sottoscritto l'inventario.
9.
Obblighi del Locatario - Il
Locatario è responsabile dell'imbarcazione, per tutti gli effetti di legge, per
tutto il periodo indicato nel presente contratto,egli,
in particolare, è tenuto a usare con particolare prudenza, perizia e diligenza
l'imbarcazione in conformità all'impiego convenuto e secondo le caratteristiche
tecniche risultanti dai documenti di bordo, nonché ad adempiere tutte le
obbligazioni assunte con il presente contratto durante il periodo di
conduzione. Il Locatario che navigherà al di fuori dell’area consigliata dovrà
munirsi di dettagliate carte nautiche, relative alle zone nelle quali abbia
intenzione di recarsi. Il Locatario si impegna inoltre a restituire
l’imbarcazione locata nella data, nel luogo, e nell’ora stabiliti, nello stato
di fatto in cui ne aveva preso possesso, con le stesse caratteristiche ed
idonea al medesimo uso, unitamente agli accessori, equipaggiamenti, dotazioni e
documenti ricevuti dell’Armatore al momento della consegna.
Il Locatario si impegna espressamente
a: 1) adibire l’imbarcazione
esclusivamente per se e per l’equipaggio e prende atto che è vietato il
trasporto merci e passeggeri e qualsiasi altro genere di commercio o di
attività economica; 2) rispettare il
numero minimo delle persone componenti l’equipaggio, nonché il numero massimo
delle persone trasportabili; 3)
usare l’imbarcazione esclusivamente nell’ambito di competenza del documento di
abilitazione proprio o della persona designata; 4) non partecipare a regate o
manifestazioni nautiche di altro genere; 5) non chiedere di essere rimorchiato o
rimorchiare altre unità se non in caso di assoluta emergenza; 6) rispettare i divieti dell’autorità
portuale per mal tempo o pericolosità in mare; in ogni caso non navigare con
mare superiore forza sei e tutte le volte in cui i bollettini
meteorologici comunichino o prevedano a breve situazioni di tempo pericoloso
per la navigazione. La violazione di tale obbligo comporterà l’assunzione per
il Locatario della responsabilità per ogni eventuale danno subito
dall’imbarcazione; 7) ancorare
l’imbarcazione davanti alla costa in posizione sicura e ad esercitare un
continuo controllo; 8) condurre l’imbarcazione
con le vele adeguate alla forza del vento, in modo che non subiscano danni; 9) non tenere alcun animale a bordo; 10) non usare per la pulizia esterna ed
interna dell’imbarcazione alcun materiale che possa danneggiarla; 11) spegnere il motore con una
inclinazione della barca superiore ai 15 gradi; 12) contattare almeno una volta la settimana l’Armatore per
segnalare la posizione.13) con il
presente atto il Locatario si impegna ad usare l’imbarcazione locata per
esclusivo uso da diporto. Sono a carico del Locatario tutte le spese relative
all’uso ed ai consumi dell’imbarcazione (quali carburante, olio di
lubrificazione, acqua, elettricità, spese di diritti portuali, doganali di
appoggio e/o ormeggio anche in porti privati, nonché le eventuali spese radio
telefoniche). Il Locatario si impegna a curare l’imbarcazione, a tenere in
ordine gli accessori e l’interno della stessa ed a riconsegnarle pulita ed in
ottime condizionicondizioni. Il Locatario si impegna,
inoltre, ad effettuare gli ordinari lavori di manutenzione e sarà responsabile
di qualsiasi danno derivante dall’inosservanza del predetto obbligo. Il
Locatario potrà assumere solo in proprio, senza pertanto spendere il nome
dell’armatore, le eventuali obbligazioni, inerenti l’imbarcazione, che abbia a
contrarre con terzi, con la conseguenza che quelle obbligazioni dovranno essere
esclusivamente adempiute dal locatario. Il locatario è tenuto a rimborsare
all’armatore tutte le somme che questo abbia a pagare a terzi per fatti
illeciti compiuti dal predetto locatario, senza che quest’ultimo abbia a
sollevare alcuna eccezione di sorta.
10.
Danni, avarie, incidenti e riparazioni - In caso di danno, avaria o incidente all’imbarcazione il
Locatario deve avvisare immediatamente l’Armatore; egli potrà proseguire la
navigazione solo se ciò non comporterà aggravamento del danno né pericoli per
le persone e l’imbarcazione. Il Locatario non potrà compiere alcuna riparazione
se non previa autorizzazione dell’Armatore. Le spese necessarie per le
riparazioni sono a carico del Locatario e gli verranno rimborsate solo se la
causa delle stesse non sia ad egli imputabile, secondo quanto previsto dal
presente contratto. A tutela dei propri diritti l’Armatore potrà trattenere la
cauzione, sino al completo accertamento della responsabilità, senza perciò
essere tenuto a corrispondere alcunché a titolo di interessi, danni o
quant’altro. Qualora l’imbarcazione senza responsabilità del Locatario subisca
avaria esclusivamente a: motore, trasmissione, invertitore, manovre fisse e correnti,
vele, batterie, alternatore, che non pregiudichi la piena utilizzazione per più
di dodici ore, esclusa la prima notte dopo l’avaria, l’Armatore sarà soltanto
tenuto a consentire al Locatario di recuperare le ore non godute, restando con
ciò esclusa qualunque altra forma di risarcimento o rimborso. Tale recupero
avverrà, a discrezione dell’Armatore, alla fine del periodo di locazione, o
attraverso la costituzione di una nota di credito per locazioni successive. E’
espressamente escluso il rimborso pecuniario. Si precisa che tale garanzia è
dovuta per la sola ipotesi in cui l’avaria si verifichi nel tratto di mare
compreso tra (***) e conseguentemente che tale garanzia è esclusa ogni qual
volta l’avaria si verifichi in un tratto di mare diverso. Nessun intervento di
riparazione ed assistenza potrà essere preteso dal Locatario al di fuori della
fascia oraria 8-20. Rimane inteso che le spese per gli interventi di
riparazione ed assistenza non addebitabili a responsabilità dell’Armatore
secondo quanto previsto dal seguente contratto, dovranno essere pagate dal
Locatario, alle normali tariffe orarie vigenti sul mercato, più i materiali. Si
ribadisce che non danno diritto alla garanzia di cui sopra, o al recupero delle
ore di locazione non godute, ferma restando l’esclusione di ogni diritto del
Locatario a risarcimento o rimborso, le avarie a: ecoscandaglio, log,
frigorifero, autoclave, tender, fuoribordo, argano dell’ancora sia elettrico
che manuale, stereo, e qualsiasi altra attrezzatura o dotazione non compresa
nel secondo capoverso del presente articoloarticolo.
Le eventuali richieste di rimborso per le ipotesi ammesse dovranno essere
effettuate dal Locatario direttamente all’Armatore al momento della
restituzione dell’imbarcazione e comunque entro lo stesso giorno. L’inutile
decorrenza del termine o la denuncia a persona diverso dell’Armatore comporterà
la decadenza da diritto al rimborso.
11. Assicurazione - L’imbarcazione viene consegnata
assicurata: 1) con una polizza kasko, per il Mediterraneo, fino alla perdita totale; detta
polizza ha una franchigia che viene coperta dalla cauzione del Locatario; 2) con una polizza di responsabilità
civile verso terzi obbligatoria ai sensi di legge, per i danni
involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua
dell’imbarcazione; tale assicurazione non copre: la perdita o il danneggiamento
delle cose del Locatario e dei trasportati; tutti i danni e i risarcimenti
dovuti previsti nell’articolo 10. Sono in ogni caso a carico del Locatario i
danni di qualsiasi tipo non indennizzabili dall’assicuratore per fatto o colpa
del Locatario nonché la franchigia. A tal proposito, si richiama
l'attenzione, in particolare e fatti salvi tutti gli altri casi esposti nella
polizza assicurativa, sui limiti di operativita'
della assicurazione quando l'unita' e/o il battello
di servizio vengono lasciati fuori da un porto, senza persone a bordo, in acque
marine esposte ai venti ed al moto ondoso per oltre un quadrante: sono coperti
solo i danni limitatamente alla giacenza temporanea, massimo giornaliera e solo
nelle ore diurne.
12.
Restituzione, osservanza dei termini - Il Locatario, se il termine della locazione è previsto di
mattina, si impegna a fare rientro nel porto di riconsegna entro le ore 18.00
del giorno precedente a quello previsto per la riconsegna, ed a restituire
puntualmente l’imbarcazione nella data, ora e porto prefissato, avendo già
provveduto ad estinguere ogni obbligazione, inerente l’imbarcazione, contratta
durante il periodo di conduzione. Il Locatario risponde della mancata
riconsegna all’Armatore anche nelle ipotesi di caso fortuito, di forza maggiore
e di avaria. L’itinerario della crociera deve pertanto essere programmato in
modo tale da consentire la restituzione dell’imbarcazione nel tempo stabilito
anticipando eventualmente il rientro in caso di avdverse
previsioni meteorologiche. Per l’inadempimento di tale obbligazione il
Locatario è tenuto a corrispondere all’Armatore una somma di denaro pari al
prezzo settimanale della locazione della medesima imbarcazione in quel periodo,
oltre a risarcire tutti i danni economici causati dal ritardo stesso, quali
costi di vitto e alloggio a terra del locatario successivo e del suo
equipaggio. E’ considerato ritardo agli effetti di quanto sopra detto anche la
consegna dell’imbarcazione in porto diverso da quello fissato per la
riconsegna. In questa ipotesi sono a carico del Locatario anche tutte le spese
conseguenti al trasferimento dell’imbarcazione al porto di consegna.
12
b. Restituzione, Ripristino
pieno carburante
L’imbarcazione va restituita con il
serbatoio del carburante pieno. In mancanza, verra’
calcolato il consumo sulla base delle ore di navigazione tratte dalla
strumentazione di bordo in ragione di 8 litri / ora oltre ad una penale di 50 Euro a parziale copertura dei costi
legati all’approvvigionamento. Il pagamento dovra’
avvenire prima della restituzione della cauzione, dalla quale l’armatore si
riserva, in ogni caso,
di prelevare quanto eventualmente dovuto e non versato. Eventuali rabbocchi parziali effettuati dal
locatario potranno essere presi in co nsiderazione
solo se documentati e rispondenti agli effettivi livelli del carburante
riscontrabili dalla strumentazione di bordo.
13.
Cauzione - Il
mancato versamento della cauzione determina la risoluzione di diritto del
presente contratto e
l’Armatore a diritto di ritenere, a titolo di penale, le somme a
lui corrisposte dal locatatio per la locazione. La
cauzione verrà restituita dopo aver constatato l’inesistenza di danni, di
violazioni contrattuali e di obbligazioni contratte durante la navigazione. La
limitazione della responsabilità economica del Locatario al solo importo della
cauzione riguarda esclusivamente i danni materiali causati all’imbarcazione,
mentre per gli altri e diversi danni l’Armatore ha il pieno diritto di
richiedere al Locatario, che ne risponderà con tutto il suo patrimonio, il
risarcimento integrale dei danni subiti.
14.
Skipper - Lo
Skipper è il comandate dell’imbarcazione, responsabile di essa e dell’equipaggio,
per tutto ciò che riguarda la navigazione, la sua conduzione, le manovre di
ormeggio, e quant’altro relativo ai doveri di buono ed esperto comandante; Il
contratto deve essere sottoscritto dallo Skipper; nel caso in cui questi non
coincida con il Locatario egli dovrà sottoscrivere insieme al Locatario il
presente contratto espressamente in qualità di Skipper. L’Armatore ha il
diritto di chiedere la presentazione della patente nautica allo skipper; se
questo non ne dispone, o se essa è insufficiente, o se le sue conoscenze e
capacità non sono, a giudizio insindacabile dell’Armatore, ritenute sufficienti
per il tipo di imbarcazione e per la sicurezza delle persone a bordo,
l’Armatore, qualora il Locatario non reperisca altro Skipper idoneo, potrà rifiutare
la consegna dell’imbarcazione, trattenendo il 100% della tariffa ed il
contratto dovrà intendersi risolto di diritto. Nel caso di skipper reperito
dall'armatore su richiesta del locatario, si dichiara espressamente che questi
fornisce solo il contatto tra il locatario e lo skipper, e che l’armatore è
pertanto integralmente estraneo al rapporto di prestazione d’opera che
intercorre tra questi ultimi; secondo gli usi e costumi, il vitto dello skipper
è a carico del locatario. Nel caso sopracitato in cui il locatario non coincida
con lo skipper, quest'ultimo risponderà direttamente nei confronti
dell'armatore degli eventuali danni o avarie relativi alle sue specifiche
mansioni specificate all'inizio di quest'articolo, rimanendo a carico del
locatario le rimanenti responsabilità.
15.
Violazione del contratto –
Il locatario e/o lo skipper (per ciò che gli concerne) sono direttamente
responsabili per ogni violazione del presente contratto. I medesimi si
impegnano, solidalmente tra loro, a manlevare l'armatore da qualsiasi richiesta
che da chiunque sia avanzata nei di lui confronti, per qualsiasi fatto avvenuto
durante l'utilizzo della barca o in conseguenza dello stesso. In caso di
sequestro o fermo della barca per causa imputabile al locatario, quest’ultimo dovrà
versare al proprietario un'indennità contrattuale obbligatoria corrispondente
alle tariffe di locazione in vigore, per il periodo del sequestro e/o del
fermo.
16.
Rinvio alle norme di legge –
Il rapporto tra le parti qui presenti ha ad oggetto la sola locazione
dell’imbarcazione ed è pertanto regolato, per quanto non espressamente
stabilito nel presente contratto, dalla disciplina normativa prevista
per la locazione di beni mobili dal Codice Civile e dal Codice della
Navigazione.
17.
Esclusivita' e validita'
del presente contratto –
il presente contratto è l'unico valido per poter condurre una imbarcazione
della Società* ; qualsiasi altro contratto
sottoscritto dal locatario per la conduzione della stessa imbarcazione,
predisposto da mediatori o agenzie, è nullo e comunque inopponibile alla
Società*. La eventuale nullità di singole disposizioni del presente contratto
non comporta la sua nullità totale. Eventuali accordi in deroga alla presente
convenzione richiedono a pena di nullità la forma scritta; l’armatore dà le
informazioni secondo scienza e conoscenza, ma senza garanzia.
18.
Controversie e deroga esclusiva al foro competente – per ogni e qualsiasi controversia
relativa al presente contratto, sarà foro esclusivo il Tribunale di (****).
19.
Richiami– le
parti si danno reciproco atto che le presenti condizioni generali di contratto
devono intendersi integrate con le diciture, richiamate dagli asterischi,
indicate nella prima pagina, al contenuto delle quali si fa espresso
riferimento e integrale richiamo.
20.
Formazione del contratto –
le presenti parti dichiarano di avere attentamente esaminato il presente
contratto e che ogni clausola è stata specificamente concordata.
21. Traduzioni– la versione italiana di questo
contratto prevarrà su tutte le altre eventuali versioni in lingua non italiana
Approvazione del
Locatario__________________________ Approvazione dello Skipper_______________________Approvazione
Armatore______________________________
Ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 1341 e 1342 del C.C. si approvano espressamente i seguenti articoli:
1.Oggetto del contratto; 2. Parti del contratto; 3. Cessione del contratto; 4. Modalità di
conclusione del contratto; 5. Diritto di recesso; 6. Reclami; 7. Corrispettivi,
modalità di pagamento; 8. Obblighi dell'Armatore; 9. Obblighi del Locatario;
10. Danni, avarie, incidenti e riparazioni; 11. Assicurazione; 12. e 12b Restituzione,
osservanza dei termini; 13. Cauzione; 14. Skipper; 15. Violazione del
contratto; 16. Rinvio alle norme di legge; 17. Esclusivita'
e validita' del presente contratto; 18. Controversie
e deroga esclusiva al foro competente; 20. Formazione del contratto; 21.
Traduzioni.
Approvazione del
Locatario__________________________ Approvazione dello Skipper_______________________Approvazione
Armatore_____________________________